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La registrazione è l’atto che conferisce al beneficiario il diritto esclusivo sul marchio.

Un marchio può essere registrato a livello nazionale, comunitario o internazionale.

UIBM - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

La registrazione del marchio a livello nazionale consente di tutelare il marchio su tutto il territorio italiano. Essa viene rilasciata dall’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) e si ottiene a seguito di una complessa procedura che ha inizio con il deposito della domanda proprio presso l’UIBM oppure presso le Camere di commercio.

All’atto del deposito della domanda – che può avere ad oggetto un solo marchio – è necessario presentare il modello in cui siano indicati:

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  • la dichiarazione di protezione, che contiene la descrizione dettagliata del marchio e l’elenco completo dei prodotti e dei servizi da contraddistinguere, con l’indicazione della classe a cui appartengono;

  • elenco dei prodotti e servizi;

  • esemplari tipografici del marchio;

  • attestazioni del pagamento delle concessioni governative.

 

In particolare, l’indicazione dei prodotti e dei servizi indicati dal marchio segue le regole della classificazione di Nizza, che è stata realizzata tramite l’accordo raggiunto nel corso della Conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, successivamente oggetto di modifiche.

Successivamente al deposito della domanda, l’UIBM verifica che sussistano tutti i requisiti richiesti dalla legge per la ammissibilità del marchio (capacità distintiva, novità, originalità e liceità), ma non controlla se il marchio è identico o simile ad uno precedentemente registrato, lasciando questa incombenza ai titolari dei marchi stessi.

Dopo aver superato il controllo di ammissibilità, il marchio viene pubblicato sul bollettino ufficiale dei marchi d’impresa. Entro due mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, qualsiasi interessato può indirizzare all’UIBM osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali il marchio deve essere escluso d’ufficio dalla registrazione. Inoltre, entro tre mesi dalla pubblicazione della domanda di marchio, può essere presentata opposizione alla registrazione, con la quale i titolari di marchi anteriori o di diritti anteriori richiedono all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) il rigetto della domanda di registrazione di un marchio nazionale analogo depositato da un terzo.

In caso di decisione definitiva di accoglimento dell’opposizione, l’Ufficio respingerà la domanda di registrazione del marchio contestato; viceversa, in caso di rifiuto dell’opposizione, il marchio sarà registrato.

UIBM
EUIPO - European Union Intellectual Property Office

La registrazione del marchio a livello comunitario consente, invece, di tutelare il marchio in tutto il territorio dell’Unione Europea. In questo caso, la domanda di registrazione – valida per l’Italia e per tutti i paesi membri dell’Unione Europea - deve essere presentata all’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale) o, in alternativa, presso uno degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati Membri, che a sua volta provvederà ad inoltrarlo all’ EUIPO.

Nel modulo di domanda è necessario che siano indicati:

  • i dati del titolare;

  • una chiara rappresentazione grafica del marchio;

  • una chiara definizione dei prodotti e servizi.

Una volta depositato presso l’UIPO, il marchio sarà soggetto alle procedure d’ufficio, simili a quelle che abbiamo già esaminato per la registrazione rilasciata dall’UIBM, volte a verificare se il segno può essere registrato. Anche qui la tempistica prevede una fase di esame, un periodo di opposizione e la registrazione. Il marchio registrato viene, infine, pubblicato.

EUIPO_LOGO_IT.png
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